di Luisa Di Tolla

Tra la fine del XII secolo e il primo decennio del XIII a Firenze, come nellamagistrature maggior parte dei comuni cittadini dell’Italia centro-settentrionale, si afferma l’istituto del podestà, il rettore con compiti politici, giudiziari e militari cui era affidato il coordinamento delle diverse funzioni pubbliche e la rappresentanza del governo cittadino. Il prestigio e l’autorità della carica richiedevano che i candidati fossero dotati di particolari requisiti: appartenenza al ceto dei “milites”, età non inferiore ai 36 anni, competenze giuridiche ed esperienza specialistiche nelle pratiche amministrative e di governo. Norme specifiche si imposero anche in merito alla provenienza poiché se inizialmente si nominarono sia cittadini che stranieri, dal 1207 la magistratura fu assegnata sempre a forestieri, perché maggiormente equidistanti dalle contese cittadine.

La procedura di nomina fu stabilita in un iter piuttosto complesso. Per svolgere i propri compiti, il Podestà si avvaleva di una “familia”, cioè di un gruppo di collaboratori da lui appositamente scelti e stipendiati. Ne faceva parte un numero variabile di giudici, notai, cavalieri, uomini armati impiegati nelle operazioni di polizia (berrovieri). Finché non si affermò il regime popolare corporativo nel 1280, il Podestà fu il cardine e il centro di coordinamento delle più importanti funzioni di governo. Al magistrato in primo luogo spettava la convocazione e la presidenza delle due assemblee cittadine a lui intitolate, ovvero il Consiglio generale e quello speciale del podestà (detti anche Consiglio del Podestà e Consiglio del comune).

Nel corso del XIII secolo Firenze conosce una grande espansione urbana,

Lo stemma dell'Arte minore dei Beccai
Lo stemma dell’Arte minore dei Beccai

arrivando a contare oltre 100.000 abitanti. Il commercio e l’industria della fiorente città erano notevolmente sviluppati, tanto che alcune fasce di popolazione arrivarono in tal modo a detenere nuovi poteri. Solo nel  1282 però le associazioni di mestieri furono ufficialmente istituite in Corporazioni dette Arti, sette “Maggiori” (Giudici e Notai, Mercatanti o di Calimala, del Cambio, della Lana, della Seta o di Por Santa Maria, Medici e Speziali, Vaiai e Pellicciai) e, successivamente, quattordici “Minori” (Beccai, Calzolai, Fabbri, Maestri di Pietra e Legname, Linaioli e Rigattieri, Vinattieri, Albergatori, Oliandoli e Pizzicagnoli, Cuoiai e Galigai,

Lo stemma dell'Arte maggiore della Lana
Lo stemma dell’Arte maggiore della Lana

Corazzai e Spadai, Correggiai, Legnaioli, Chiavaioli, Fornai). Nel 1293 acquisì stabilità istituzionale il Capitano del Popolo (o difensore delle Arti), capo della parte popolare artigiana, anch’egli forestiero, ma in contrapposizione alla figura del Podestà in quanto emanazione del regime antimagnatizio.

 

 

Lo stemma dell'Arte della Seta
Lo stemma dell’Arte della Seta

Con la denominazione di “Signori” invece si intende la magistratura collegiale che costituiva l’organo supremo del Comune, dotato del potere dell’iniziativa legislativa e della facoltà di votare deliberazioni e stanziamenti: tale magistratura era formata da Priori e dal Gonfaloniere di Giustizia, altrimenti menzionati insieme anche con l’astratto collettivo “Signoria”. I Priori, inizialmente espressione delle Arti maggiori, vennero creati nel 1282. Nel 1293 la magistratura fu presieduta dal Gonfaloniere di giustizia che aveva l’incarico di difendere il popolo e i suoi rettori dalla violenza dei “grandi” e di far fronte alle lotte fra fazioni cittadine, mai del tutto sopite. Anche questo magistrato era scelto fra gli appartenenti alle Arti. Priori e Gonfaloniere dovevano abitare, a spese del Comune, nel Palazzo della Signoria da cui non potevano

palazzo_vecchio_firenze_picassolutamente allontanarsi e dove ricevevano collettivamente la popolazione nei giorni dispari della settimana; fino a quando rimanevano in carica non potevano avere colloqui in privato, neanche con i propri familiari, e a quelli pubblici dovevano essere presenti i due terzi dei Priori. Il Gonfaloniere aveva il particolare compito di ricevere ogni sera, alla chiusura delle porte, le chiavi della città, le quali potevano essere consegnate, in caso di impedimento del magistrato incaricato, anche al notaio della Signoria. Per quanto sia difficile delimitare i compiti del Priorato e del Gonfaloniere, tanto essi furono molteplici e vasti, si possono tuttavia evidenziare le seguenti competenze: sorvegliare che tutti gli organi dello Stato rispettassero gli Statuti cittadini, intervenendo qualora fosse violata qualche norma o insorgessero controversie; dirigere le relazioni diplomatiche con gli altri Comuni e Signorie e proporre le direttive in materia di alleanze, esercito, guerra e pace; presentare ai Consigli una sorta di bilancio preventivo dello Stato.11076043_1601751296703556_1274085204_n

Nel 1321 furono istituiti i dodici buonomini, che, con i Gonfalonieri delle compagnie armate del Popolo, costituirono i Collegi della Signoria, della quale condivisero compiti e funzioni. Dal 1321 al 1328 si era venuto definendo il nuovo sistema di elezione della Signoria: i singoli membri dovevano essere scelti attraverso la “tratta” o estrazione a sorte. I nomi dei cittadini eleggibili venivano scelti e imborsati secondo criteri e procedure che variarono nel tempo, e dalle borse si estraevano, ogni due mesi, i nuovi Signori. Il sistema dell’imborsazione e della tratta si estese progressivamente ai Collegi, ai

Il palazzo del Capitano del popolo a Firenze in un dipinto di fine ottocento
Il palazzo del Capitano del popolo a Firenze in un dipinto di fine ottocento

Consigli, al Podestà, al Capitano del Popolo e agli uffici “intrinseci” (della città) ed “estrinseci” (del contado e distretto) della Repubblica, come ben testimoniano i documenti conservati nell’archivio delle tratte.

Altro organo collegiale era il Consiglio del Cento, istituito prima del 1280, abolito con la riforma del 1282 e nuovamente istituito nel 1289, rimase in vigore fino al 1329, controllando la spesa pubblica e vagliando le uscite straordinarie da sottoporre all’esame dei Consigli del Capitano e del Podestà. Le sue competenze erano in realtà più vaste: votava in prima istanza le proposte di legge relative al reggimento, alle lezioni, alle imposte e alle truppe mercenarie e ratificava in ultima istanza ogni altra proposta  che fosse stata discussa in precedenza negli altri Consigli, avendo inoltre il potere si eseguire elezioni e cariche normalmente assegnate per sorteggio. Nel normale iter legislativo, le proposte formulate dalla Signoria e dai collegi venivano esaminate successivamente dai consigli “opportuni”: il Consiglio dei Cento, i Consigli speciale e generale del Capitano e, infine, i Consigli speciale e generale del Podestà. Nei registri delle Consulte e dei Libri fabarum, definiti in tal modo per il fatto che contenevano gli esiti delle votazioni espressi in fave bianche e nere, si conservano i verbali delle riunioni in cui erano esaminate e votate le proposte, fino all’approvazione definitiva della “provvisione”. Non sempre però i provvedimenti legislativi seguivano nella loro formazione la procedura normale: in alcuni casi il parlamento (l’assemblea di tutto il popolo) o i Consigli, su proposta della Signoria, affidavano la “balìa” (i pieni poteri) a magistrature straordinarie, perché riformassero lo Stato o deliberassero su questioni particolari. Originariamente le balìe non dovevano superare la durata di due mesi, la durata cioè della carica della Signoria, principio questo che sarebbe stato del tutto disatteso nel XV sec., quando esse divennero uno degli strumenti fondamentali usati dai Medici per consolidare ed estendere il loro potere.

 

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